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Sez. L, Sentenza n. 11525 del 22/10/1992 (Rv. 479094 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Principio costituzionale di uguaglianza - Operatività - Limiti - Garanzia normativa della promozione quale effetto del concorso di determinati presupposti - Diritto soggettivo del lavoratore alla promozione - Sussistenza - Potere discrezionale del datore di lavoro - Sindacabilità.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479094-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni

L'operatività, in materia di lavoro subordinato, del principio costituzionale di eguaglianza non implica che all'identità delle mansioni svolte debba corrispondere identico trattamento, ma esclude che le differenze di trattamento siano rimesse al mero arbitrio del datore di lavoro, che è titolare di un potere privato il cui corretto esercizio è sindacabile dal giudice, principalmente sulla base dell'art. 1175 cod. civ., con la conseguenza che, quando la disciplina, anche contrattuale, del rapporto di lavoro garantisca la promozione a categoria, grado o classe superiore quale effetto diretto ed immediato di determinati presupposti di fatto, di cui sia accertata l'esistenza indipendentemente da ogni potere valutativo del datore di lavoro, deve essere ravvisato un diritto soggettivo alla promozione, mentre l'eventuale potere discrezionale del datore in materia può essere sindacato dal giudice solo in caso di esercizio illegittimo o manifestamente arbitrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)