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Sez. L, Sentenza n. 14967 del 23/10/2002 (Rv. 558038 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA | Marittimi o pescatori esercenti la pesca in forma autonoma o associata con natanti inferiori a dieci tonnellate di stazza lorda - Assicurazione contro gli infortuni gestita dall'INAIL.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558038-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA

Ai sensi dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sia con riguardo ai marittimi che in forma autonoma ovvero associata in cooperative o compagnie, esercitano la pesca con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, sia con riguardo ai pescatori che, nella stessa forma, svolgono la loro attività nelle acque interne, l'esercizio della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è gestito dall'INAIL, il quale è legittimato ad esigere dai soggetti sopraindicati i premi o contributi di assicurazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 250 art. 1, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)