Sez. 6, Sentenza n. 9213 del 26/09/1996 Ud. (dep. 22/10/1996) Rv. 206209 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Imputato tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva - Sentenza che ne afferma la responsabilità per il delitto di concussione - Violazione della correlazione tra accusa e sentenza - Integrazione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Integra immutazione dell'imputazione, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, in ordine al reato di concussione. Infatti i reati di concussione differiscono tra loro in primo luogo per l'elemento della condotta, in quanto nel caso della concussione, l'agente deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso, per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse. In secondo luogo, diversa è la struttura soggettiva dei due reati, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché diversa è anche la posizione del "solvens".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)