Sez. 3, Sentenza n. 1464 del 16/12/2016 Ud. (dep. 13/01/2017) Rv. 269360 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Originaria contestazione del delitto di corruzione propria - Condanna per il reato di corruzione impropria - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Condizioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato originariamente contestato il delitto di corruzione propria, venga condannato per il reato di corruzione impropria, qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di nuova qualificazione giuridica dello stesso fosse nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)