Sez. U, Sentenza n. 738 del 23/03/1963 (Rv. 261002 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE IN GENERE - 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE IN GENERE - 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINI DI FATTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La legitimatio ad causam (intese come coincidenze dell'attore con il soggetto della situazione giuridica cui si riferisce la tutela giurisdizionale pretesa, e come coincidenza del convenuto col soggetto vincolato a detta situazione, che, contestando o non soddisfacendo l'Obbligo, ha determinato il sorgere della lite) e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudicè onde, anche la Cassazione puo accertarla mediante indagini di merito. Tali indagini, pero, devono essere limitate ai soli elementi di prova che sono stati acquisiti nel giudizio di merito, e non possono estendersi ad Atti e documenti che non siano stati esibiti in quel giudizio. La ragione della limitazione sta nella natura e nella funzione del giudizio di Cassazione, che vuole essere giudizio sul processo e quindi giudizio di valore sui dati del processo, e non puo quindi consentire la deduzione o la prova di fatti nuovi, salvo che non riflettano l'ammissibilita del ricorso e del controricorso o le nullita che inficiano direttamente la sentenza. (Conf 928/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)