Sez. L, Sentenza n. 12843 del 23/12/1998 (Rv. 521917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questioni di diritto rilevabili d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità di altri atti del procedimento - Necessità di esaminare documenti non acquisiti al processo - Conseguente inammissibilità della relativa eccezione sollevata per la prima volta in sede di legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo) preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall'art. 372 cod. proc. civ., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza deve essere riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile l'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, di nullità della procura apposta a margine dell'atto di appello comportante, ad avviso della parte, la nullità di tutti gli atti successivi ivi compresa la sentenza impugnata, qualora il suo esame implichi accertamenti di fatto e valutazioni da eseguire in base a documenti o altri elementi non ritualmente acquisiti nei pregressi gradi di merito. Nè, per le medesime ragioni, la suddetta nullità può essere rilevata d'ufficio.(Fattispecie relativa ad una procura "ad litem" rilasciata dal capo dell'ufficio legale territoriale dell'Ente Ferrovie dello Stato in data successiva alla trasformazione dell'ente in società per azioni; l'eccezione dichiarata inammissibile si fondava sul rilievo che, per effetto della trasformazione, la deliberazione dell'amministratore straordinario, sulla cui base era stato conferito il mandato, non era più valida in quanto la rappresentanza legale della società e quindi la legittimazione a rilasciare le procure alle liti competeva al consiglio di amministrazione della società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)