Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 18/05/1999 Ud. (dep. 24/06/1999) Rv. 213873 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi al principio di diritto - Nozione - Limiti.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il principio di diritto al quale il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi è soltanto quello che, a norma dell'art.173, comma 2, disp.att.cod.proc.pen., deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale effetto vincolante non scaturisce, invece, da affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 173 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 173 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)