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Sez. 3, Sentenza n. 12947 del 29/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212423 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi alla sentenza della cassazione - Incidenza di sopravvenuto mutamento di giurisprudenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212423-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice di rinvio, nel decidere la specifica regiudicanda, ha un obbligo assoluto inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza della corte di cassazione, a nulla rilevando che, successivamente alla sentenza di annullamento, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua sede più alta (le sezioni unite), abbia modificato la sua interpretazione. Invero la statuizione giurisdizionale più elevata, come quella delle sezioni unite, assolve per legge ad una specifica funzione nomofilattica; ma non assurge mai al livello di vincolo giuridico vero e proprio, e soprattutto non può modificare la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione, per effetto del combinato disposto degli artt. 627 e 628 cod.proc.pen. Infatti il principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)