diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7450 del 14/04/2016 (Rv. 639601 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Giudizio di contraffazione del brevetto - Provvedimento di sospensione del processo ex artt. 86, comma 3, e 91, comma 6, del Reg. CE n. 6 del 2002 - Caratteristiche - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2016-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639601-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)

In tema di brevetti o modelli comunitari, il provvedimento di sospensione del giudizio di contraffazione emesso, ex artt. 86, comma 3, e 91, comma 6, del Reg. CE n. 6 del 2002, in conseguenza dell'avvenuta presentazione, nel corso del processo ed a seguito di invito rivolto dal giudice alla parte convenuta che abbia ivi proposto domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, della medesima istanza di nullità innanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), ha carattere facoltativo, presenta presupposti applicativi - previsti dalla disciplina comunitaria - diversi da quelli richiesti dall'art. 295 c.p.c. ed è censurabile in sede di legittimità limitatamente alla completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni ivi utilizzate, ma non anche avuto riguardo all'opportunità della sua adozione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6, Regolam. Consiglio CEE del 2002 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)