diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13567 del 13/06/2014 (Rv. 631317 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Pregiudizialità internazionale - Sospensione facoltativa del processo ex art. 7, comma 3, della legge n. 218 del 1995 - Natura - Differenza con la previsione generale di cui all'art. 295 cod. proc. civ. - Impugnazione, mediante regolamento improprio di competenza - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631317-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di pregiudizialità internazionale, l'art. 7, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede un'ipotesi eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera di quest'ultimo, della idoneità alla produzione di effetti, nell'ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale, così differenziandosi dalla più generale previsione di cui all'art. 295 cod. proc. civ. che impone, invece, la sospensione della causa pregiudicata qualora la sua decisione dipenda da quella della controversia pregiudiziale. Ne consegue che, nella prima di tali ipotesi, il sindacato di legittimità sulla corrispondente ordinanza, in sede di regolamento cosiddetto improprio di competenza, deve essere circoscritto al controllo sulla completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni in essa utilizzate, senza poter investire l'opportunità della scelta.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)