Sez. 3, Sentenza n. 29162 del 27/06/2012 Cc. (dep. 19/07/2012) Rv. 253164 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Riconoscimento nella fase della cognizione - Presupposti - Applicazione in sede esecutiva - Limiti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)