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Sez. 3, Sentenza n. 29162 del 27/06/2012 Cc. (dep. 19/07/2012) Rv. 253164 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Riconoscimento nella fase della cognizione - Presupposti - Applicazione in sede esecutiva - Limiti.
Stato
decisa il 2012-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253164-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)