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Sez. 1, Sentenza n. 50478 del 02/11/2016 Cc. (dep. 28/11/2016) Rv. 268341 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena non impugnata dal condannato - Richiesta di revoca della predetta ordinanza - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268341-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Qualora il giudice dell'esecuzione emetta un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in sede di cognizione, e tale provvedimento non venga impugnato dal condannato, quest'ultimo non può successivamente proporre un'istanza di revoca della predetta ordinanza (valorizzando, nella specie, gli effetti di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale), in quanto l'accoglimento di tale istanza si risolverebbe in una nuova concessione della sospensione condizionale, beneficio che può invece essere concesso, in sede esecutiva, solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)