Sez. 3, Sentenza n. 1699 del 11/02/1993 (Rv. 480836 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - In genere | Vendita di immobili locati per uso non abitativo - Prelazione e riscatto - Funzione - Esercizio relativo - Spettanza al conduttore - Mera partecipazione di quest'ultimo all'impresa commerciale familiare del coniuge titolare della licenza amministrativa - Irrilevanza.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - In genere
Poiché la "ratio" delle disposizioni in materia di prelazione e riscatto in caso di vendita di immobili locati ad uso diverso da abitazione mira alla conservazione, nel pubblico interesse, delle imprese, attraverso lo strumento preferenziale, l'esercizio dei diritti di prelazione e di riscatto spetta al conduttore ancorché solo partecipante all'impresa familiare esercente l'attività commerciale, di cui sia titolare il coniuge, in quanto tale, intestatario delle licenze amministrative.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)