Sez. 2, Ordinanza n. 4686 del 02/03/2026 (Rv. 677356-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA | Autorimessa - Al piano interrato nel perimetro dell’edificio condominiale - Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. - Esclusione - Esame dei titoli di acquisto - Necessità - Fattispecie. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AUTORIMESSA
Il locale adibito ad autorimessa, ancorché ubicato entro il perimetro dell'edificio condominiale, non rientra tra le parti comuni elencate dall'art. 1117 c.c. - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012 - neppure quale parte dell'edificio necessaria all'uso comune; ne consegue che chi ne deduca la natura condominiale non può giovarsi della relativa
presunzione, gravando su di lui l'onere di provarne l'appartenenza comune, mediante l'esame dei titoli di acquisto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto la condominialità dell'autorimessa interrata, nonostante il suo acquisto all'asta del fallimento della società costruttrice).
Cod. Civ. art. 1117, Legge 11/12/2012 num. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)