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Sez. 2 - , Sentenza n. 23001 del 16/09/2019 (Rv. 655243 - 02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Autorimesse e locali commerciali situati entro il perimetro dell'edificio condominiale - Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. - Esclusione - Regolamento condominiale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655243-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

Le autorimesse e i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale, non sono inclusi fra le parti comuni elencate nell'art. 1117 c.c., neppure sotto l'aspetto di "parte dell'edificio necessaria all'uso comune". Né, ai fini dell'accertamento della loro appartenenza al condominio, può assumere rilievo il regolamento condominiale di formazione assembleare (o la planimetria ivi riportata), non costituendo esso un titolo di proprietà, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)