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Sez. L, Sentenza n. 373 del 21/01/1986 (Rv. 443984 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELLO ASSICURATO - CONDIZIONI - INOLTRO DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO D'INFERMITÀ - OMISSIONE O RITARDO - DISCIPLINA APPLICABILE - INADEMPIMENTO COLPOSO - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443984-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELLO ASSICURATO - CONDIZIONI - INOLTRO DEL CERTIFICATO ATTESTANTE LO STATO D'INFERMITÀ - OMISSIONE O RITARDO - DISCIPLINA APPLICABILE - INADEMPIMENTO COLPOSO - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Gli effetti dell'omesso, o ritardato, inoltro all'INAM da parte dello assicurato, del certificato attestante lo stato di infermità dello stesso non possono essere disciplinati dalle norme regolamentari adottate dal consiglio di amministrazione dell'istituto, in considerazione del loro carattere meramente interno e non rilevante sul piano dei rapporti con gli assistiti, ma vanno individuate alla stregua delle Disposizioni dettate dagli artt. 1913 e 1915 cod. civ., disciplinanti l'Assicurazione contro i danni in generale ed applicabili, ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., anche alle assicurazioni sociali in difetto di espressa previsione contraria contenuta nella normativa speciale. Pertanto - salva l'ipotesi in cui l'istituto alleghi e dimostri il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato, implicante la perdita del diritto alla indennità (art. 1915, primo comma, cit.) - l'inadempimento stesso, da presumersi colposo, può comportare soltanto la riduzione della indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915, secondo comma, cit.) dall'ente assicuratore, pregiudizio che non è identificabile con l'impossibilità dell'INAM di provvedere ai tempestivi controlli sullo stato di salute del lavoratore, ma è strettamente economico e consiste in quel danno patrimoniale derivante, in forza di un nesso eziologico, da detta impossibilità. (V 2869/85, mass n 440619; (V 5737/84, mass n 437412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)