Sez. L, Sentenza n. 5737 del 13/11/1984 (Rv. 437412 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MANCATO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - PERDITA DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DOLOSO - OMISSIONE O RITARDI COLPOSI - PROVA DEL DANNO - OGGETTO - ONERE DELL'INAM.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MANCATO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - PERDITA DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTO - INADEMPIMENTO DOLOSO - OMISSIONE O RITARDI COLPOSI - PROVA DEL DANNO - OGGETTO - ONERE DELL'INAM.*
Il mancato o ritardato invio all'INAM del certificato di malattia comporta la perdita automatica dell'indennità solo quando concreti un inadempimento doloso e non anche quando concreti un inadempimento colposo, esigendosi in tale caso - ai fini della riduzione della indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1915 cod. civ. - la prova, da parte dell'istituto, del pregiudizio effettivamente sofferto per l'impossibilità di un tempestivo controllo delle condizioni di salute dell'assicurato. (V 3750/80, mass n 407601; (Conf 2138/81, mass n 412862; (Conf 591/81, mass n 411078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)