Sez. 4, Sentenza n. 9176 del 20/04/1983 Ud. (dep. 05/11/1983) Rv. 161001 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONDIZIONI.*
La comunicazione giudiziaria può assolvere seriamente e fattivamente la funzione garantista che la legge le attribuisce solo se effettuata nei confronti di soggetti raggiunti da concreti elementi, processualmente valutabili. L'Obbligo di essa, pertanto, implica e presuppone che, nei confronti del soggetto, esistano prove o quanto meno indizi di reità e non solo dei meri sospetti. Con la comunicazione, infatti, il giudice è tenuto ad indicare le norme di legge violate e la data del fatto in concreto addebitato, e cioè specifiche indicazioni incompatibili con la presupposizione di un mero sospetto. (Conf mass n 149238, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)