Sez. 2, Sentenza n. 864 del 04/04/1966 (Rv. 321723 - 01)
BENI - IN GENERE - DESTINAZIONE INDUSTRIALE DI UN FONDO - NOZIONE.*
BENI - IN GENERE - DESTINAZIONE INDUSTRIALE DI UN FONDO - NOZIONE.*
Per stabilire il carattere industriale della destinazione di un fondo occorre riferirsi al termine -industria- non nel significato tecnico moderno, ma nella sua piu ampia accezione romanistica, in cui si mira a porre in luce l'attivita dell'uomo diversa dalla coltivazione o utilizzazione diretta del fondo. Pertanto, in tema di actio confessoria di una servitu, che si assume costituita per destinazione del padre di famiglia, costituisce punto centrale della causa l'accertare se l'utilita - vantaggio derivante dal peso imposto al fondo servente- sia effettivamente a favore del fondo dominante in relazione alle sue attitudini a Sede di attivita industriale intesa nel senso anzidetto o se, invece, sia a favore dell'azienda esercitata sul fondo, derivandosene nel primo caso l'esistenza di una -servitu industriale- e nel secondo quella di un mero vincolo obbligatorio. -nella specie, il proprietario di un locale terraneo, destinato ed attrezzato ad Esercizio di macelleria, il quale aveva apposta un'insegna luminosa installandola lungo la ringhiera di un terrazzo soprastante di proprieta di un terzo, assumeva che il peso imposto sul fondo di quest'ultimo era stato consentito, prima che egli facesse acquisto del terreno, dall'unico originario proprietario dell'intero immobile, che in tempo successivo aveva venduto il piano soprastante al terzo, e che pertanto, per destinazione del padre di famiglia, si era inteso costituire una servitu di appoggio sulla ringhiera del terrazzo ed a favore del locale terraneo-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)