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Sez. 2, Sentenza n. 11064 del 22/12/1994 (Rv. 489365 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE) | Destinazione industriale del fondo - Nozione - Destinazione del fondo ad attività commerciale artigianale artistica o professionale - Inclusione - Determinazione dell'utilità inerente alla destinazione industriale del fondo dominante - Criteri.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489365-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - IN GENERE (NOZIONE)

La destinazione industriale del fondo alla quale, ai sensi dell'art. 1028 cod. civ., può inerire l'utilità costituente, in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, il contenuto di una servitù industriale, ha riferimento all'industria non quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, sicché essa può ricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale, artigianale, artistica o professionale, restando peraltro escluso, nella determinazione dell'utilità inerente alla servitù, ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale del proprietario del fondo dominante e dovendo aversi riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell'utilità stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)