Sez. 1, Sentenza n. 4026 del 22/12/1969 (Rv. 344517 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL PROCESSO PENALE RISPETTO ALLA CONTROVERSIA CIVILE - CONDIZIONI - INIZIO ED ATTUALE ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - NOZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITA DEL PROCESSO PENALE RISPETTO ALLA CONTROVERSIA CIVILE - CONDIZIONI - INIZIO ED ATTUALE ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - NOZIONE.*
Perche si costituisca la situazione di pregiudizialita prevista negli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen e necessario non solo che sia iniziata l'Azione penale per il reato che influisca sulla decisione della controversia civile, ma occorre altresi che l'Azione penale sia ancora in corso al momento in cui il giudice civile provvede in ordine alla sospensione del giudizio. L'Azione penale deve ritenersi iniziata soltanto quando il giudice sia stato investito dell'Azione stessa, mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio, da parte del PM, ovvero, trattandosi di reato appartenente alla cognizione del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna, e, in ogni caso, con l'instaurazione del rito del giudizio direttissimo. (V 379-69, massima n 338418 3398-68, massima n 336454 2674-68, massima n 335216 1289-68, massima n 332851 911-67, massima n 327118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)