diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 501 del 27/02/1971 (Rv. 350154 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350154-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - CONDIZIONI.*

La situazione di pregiudizialita prevista dagli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen si determina soltanto nel caso che sia iniziata l'Azione penale per il reato che influisca sulla controversia civile, e cioe nel caso che il giudice sia stato investito dell'Azione stessa, mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del PM, ovvero trattandosi di reato di Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione e giudizio. (Conf 4026'69, mass n 344517' 3735'69, mass n 343987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)