diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17557 del 10/12/2002 (Rv. 559115 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Notificazione dell'atto riassuntivo e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite - Necessità - Estensione al contumace - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559115-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte Cost. n. 317 del 1989, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)