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Sez. L, Sentenza n. 4523 del 10/04/2000 (Rv. 535520 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto riassuntivo del processo - Notificazione al contumace - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535520-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Dal combinato disposto degli artt. 292 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ. si desume che, mentre nei casi in cui l'atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto - mediante la relativa notificazione - perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi - tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo - l'atto riassuntivo non va notificato al contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)