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Sez. 5, Sentenza n. 12697 del 20/11/2014 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263035 - 01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Divieto di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen. - Violazione - Inutilizzabilità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263035-01

PROVE - INUTILIZZABILITÀ

La disposizione di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen - che non consente al P.M. di assumere informazioni dalle persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, sanzionandone la violazione con l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto interrogato - prevede una specifica causa di inutilizzabilità, avente carattere assoluto, con la conseguenza che l'inutilizzabilità delle informazioni assunte in violazione del predetto divieto non opera solo con riguardo all'incidente probatorio ma si estende e comprende anche la fase dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)