Sez. 6, Sentenza n. 3125 del 02/07/2001 Ud. (dep. 17/09/2001) Rv. 220728 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Divieto per il PM di assumere informazioni dalle persone inserite nella lista di cui all'art. 468 c.p.p. - Dichiarazioni assunte prima dell'entrata in vigore della citata legge - Utilizzabilità - Sussistenza.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - SUCCESSIVE INDAGINI DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
Il divieto previsto dall'art. 430 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non consente al PM di assumere informazioni dalle persone indicate nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., non è applicabile alle deposizioni assunte prima dell'entrata in vigore della citata legge, in virtù del principio tempus regit actum.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)