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Sez. 2, Sentenza n. 5888 del 09/11/1982 (Rv. 423647 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - CONFRONTO TRA I CONSULENTI UTILIZZATI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423647-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - CONFRONTO TRA I CONSULENTI UTILIZZATI - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di consulenza tecnica, è consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l'integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltà discrezionale del giudice dalle norme di rito (diversamente da quanto dispone l'art. 254 cod. proc. civ. per i testimoni).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 254

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)