Sez. 2, Sentenza n. 10972 del 20/12/1994 (Rv. 489329 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE | Disposizione di indagini ulteriori, di sentire a chiarimenti il consulente o di rinnovare le indagini - Valutazione dell'opportunità - Compito del giudice di merito - Mancato esercizio del potere - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva disposto la rinnovazione delle indagini da parte di un nuovo consulente tecnico).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)