Sez. 1, Sentenza n. 3645 del 15/12/1971 (Rv. 355386 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PAGAMENTO - PIANO DI RICOSTRUZIONE - ATTUAZIONE - SOSTITUZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI AL COMUNE - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONCESSIONE AD ALTRO SOGGETTO ANCHE DELL'ATTIVITA RELATIVA AGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE - SOGGETTO LEGITTIMATO A CONTRADDIRE NEL GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA E TENUTO AL PAGAMENTO DI ESSA - PARTECIPAZIONE DEL CONCEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - PAGAMENTO - PIANO DI RICOSTRUZIONE - ATTUAZIONE - SOSTITUZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI AL COMUNE - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONCESSIONE AD ALTRO SOGGETTO ANCHE DELL'ATTIVITA RELATIVA AGLI EVENTUALI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE - SOGGETTO LEGITTIMATO A CONTRADDIRE NEL GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA E TENUTO AL PAGAMENTO DI ESSA - PARTECIPAZIONE DEL CONCEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Quando il ministero dei lavori pubblici, avvalendosi della facolta attribuitagli dall'art 15 della legge 27 ottobre 1951, n 1402, si sostituisca al comune, a causa delle condizioni finanziarie di questo, nell'attuazione del piano di ricostruzione, e sia in concessione, a norma dell'art 16, ad altro soggetto l'esecuzione dei lavori per l'attuazione del piano, affidando allo stesso concessionario l'espletamento delle attivita relative al procedimento di espropriazione che all'uopo si renda necessario, l'Onere del pagamento delle indennita relative e la legittimazione di contraddire nel giudizio promosso dallo espropriato per la Determinazione dell'indennita stesse spettano al concessionario, senza che sia necessaria la partecipazione del concedente a detto giudizio. (V 1129'64).*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)