Sez. L, Sentenza n. 1417 del 03/03/1980 (Rv. 404961 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE O COMANDO DI UN LAVORATORE PRESSO UN ALTRO DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ORIGINARIE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE O COMANDO DI UN LAVORATORE PRESSO UN ALTRO DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE DELLE MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ORIGINARIE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
L'accertamento che la destinazione o il comando di un lavoratore subordinato presso un altro datore di lavoro non ha comportato un nuovo e parallelo rapporto di lavoro, ma solo una modificazione delle modalita di esecuzione dell'obbligazione originariamente gravante sul prestatore, deve essere effettuato dal giudice alla stregua della necessaria e rilevante valutazione dell'intensita del collegamento giuridico ed economico esistente tra gli organismi aziendali in seno ai quali l'opera e prestata. (nella specie, l'attivita era stata prestata presso una ditta individuale nonche presso una societa per azioni le cui azioni erano possedute quasi integralmente dal titolare della ditta individuale). (V 1664/79, mass n 398017; (V 238/77, mass n 383763; (V 2766/68, mass n 355386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)