Sez. 5, Sentenza n. 28660 del 04/02/2016 Cc. (dep. 08/07/2016) Rv. 267360 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Particolare tenuità del fatto - Sentenza di non doversi procedere ex art. 469, comma 1 bis, cod. proc. pen. - Presupposti - Mancata opposizione delle parti - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata con sentenza di proscioglimento predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma primo bis, cod. proc. pen., purchè l'imputato medesimo ed il pubblico ministero siano messi in condizione di esprimere le loro osservazioni e non si oppongano. (Nella specie, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza che, ritenendo erroneamente applicabile l'art. 129 cod. proc. pen., aveva pronunciato il proscioglimento in presenza dell'opposizione del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)