Sez. 2, Sentenza n. 48338 del 17/11/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230692 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) | Presupposti e condizioni - Applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. - Esclusione - Impugnazione esperibile avverso la sentenza predibattimentale - Indicazione - Fattispecie.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale)
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizioni di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio. Avverso la suddetta sentenza, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione. (Nella specie la Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per maturata prescrizione, emessa de plano, in violazione dell'art. 226 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che prevede invece la procedura in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)