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Sez. L, Sentenza n. 1944 del 22/03/1980 (Rv. 405574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TERMINE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE ASSENTE PER FERIE - CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1980-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TERMINE NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER LA SOSTITUZIONE DI ALTRO DIPENDENTE ASSENTE PER FERIE - CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE - NULLITA.*

E nulla la clausola appositiva di un termine di durata al contratto di lavoro (con la conseguente configurabilita di un contratto a tempo indeterminato), ove il lavoratore sia stato assunto per sostituire altro dipendente assente per ferie, anche se si tratta di dipendente facente parte del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, dal momento che l'assunzione a termine si giustifica, a norma dell'art 1, comma secondo, lettera b) della legge 18 aprile 1962 n 230, quando si tratta di sostituire altro dipendente assente per circostanze eccezionali ed avente diritto alla conservazione del posto, non anche quello assente per ferie, perche queste ultime rientrano nel normale svolgimento del rapporto di lavoro e non pongono alcun problema di conservazione del posto del lavoratore, il cui rapporto contrattuale non ne rimane sospeso. (V 3735/78, mass n 393256).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)