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Sez. L, Sentenza n. 3735 del 25/07/1978 (Rv. 393256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - CONTRATTO A TERMINE STIPULATO PER SOSTITUIRE ALTRO DIPENDENTE ASSENTE PER FERIE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - CONTRATTO A TERMINE STIPULATO PER SOSTITUIRE ALTRO DIPENDENTE ASSENTE PER FERIE - ILLEGITTIMITA.*

E illegittima la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore che sia stato assunto per sostituire altro dipendente assente per ferie, dal momento che l'assunzione a termine si giustifica, a norma dell'art 1, comma secondo, lettera b della legge 18 aprile 1962 n 230, quando si tratta di sostituire altro lavoratore assente per circostanze eccezionali ed aventi diritto alla conservazione del posto, ma non anche quello assente per ferie, perche queste ultime rientrano nel normale svolgimento del rapporto di lavoro e non pongono alcun problema di conservazione del posto del lavoratore, il cui rapporto contrattuale non ne rimane sospeso. (V 2010/76, mass n 380831).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)