Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988 (Rv. 460986 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - VICENDA DELLA DOMANDA O DEI SINGOLI CAPI DI ESSA IN CIASCUN GRADO - IRRILEVANZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - VICENDA DELLA DOMANDA O DEI SINGOLI CAPI DI ESSA IN CIASCUN GRADO - IRRILEVANZA.*
La soccombenza - cui l'art. 91 cod. proc. civ. ricollega l'Onere delle spese processuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso in cui questa abbia percorso più gradi di giudizio, deve tenersi conto del risultato finale del processo, senza possibilità di frazionamenti in relazione alle vicende della domanda o dei singoli capi di essa in ciascun grado. (V 1905/87, mass n 451220; (V 5323/83, mass n 430242; (V 5462/79, mass n 402049).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)