diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3964 del 18/03/2003 (Rv. 561185 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | A seguito di riforma (anche parziale) della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello - Provvedimento sulle spese relative anche al primo giudizio - Possibilità - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561185-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

La soccombenza - cui l'art. 91 cod. proc. civ. ricollega l'onere delle spese processuali - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma - anche parziale - della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la statuizione relativa alle spese, contenuta nella prima decisione, è travolta e il giudice di appello, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)