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Sez. 3, Ordinanza n. 109 del 16/01/1996 Cc. (dep. 24/02/1996) Rv. 204364 - 01

Edilizia - Zone sismiche | Mancata osservanza di disposizioni tecniche poste a garanzia della stabilità e sicurezza dell'immobile - Patteggiamento - Ordine di demolizione - Obbligatorietà - Mancata previsione della demolizione nell'accordo raggiunto tra le parti per il patteggiamento - Irrilevanza - Eventuale modifica del provvedimento in fase esecutiva per adeguarlo ai provvedimenti dell'autorità o del giudice amministrativo - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204364-01

Edilizia - Zone sismiche

In caso di patteggiamento per un reato di costruzione abusiva in zona sismica, quando non siano state osservate disposizioni tecniche necessarie a garantire la stabilità e sicurezza dell'immobile, la demolizione del manufatto deve essere imposta indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevista dall'accordo raggiunto tra le parti. In sede esecutiva il provvedimento potrà essere rideterminato per consentire l'adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell'Ufficio tecnico regionale o del Genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell'attività del giudice penale con quella della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)