Sez. 3, Sentenza n. 44948 del 07/10/2009 Cc. (dep. 23/11/2009) Rv. 245212 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reati antisismici - Violazioni sostanziali - Patteggiamento - Statuizione sulla demolizione ovvero sulle prescrizioni di adeguamento - Obbligatorietà - Necessità.
EDILIZIA - ZONE SISMICHE
Il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali della normativa antisismica, ha l'obbligo di ordinare la demolizione del manufatto irregolarmente edificato o, in alternativa, di impartire le opportune prescrizioni per renderlo conforme alle norme tecniche, anche in caso di patteggiamento ed a prescindere da uno specifico accordo tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che il mancato riferimento, nella richiesta di pena concordata, all'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur non comportandone l'invalidità, impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice del merito per l'esercizio di una di tali opzioni).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 94 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)