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Sez. U, Sentenza n. 4544 del 14/07/1986 (Rv. 447287 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE UNA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA O UNA QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447287-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE UNA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA O UNA QUALIFICA SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La giurisdizione del giudice ordinario, sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti di un ente pubblico economico, deve essere affermata anche con riguardo alla domanda del lavoratore rivolta ad ottenere una ricostruzione di carriera, ovvero il conseguimento di una qualifica superiore alla stregua delle mansioni effettivamente esercitate, dato che tale pretesa non investe direttamente Atti discrezionali del datore di lavoro, resi nello Esercizio dei suoi poteri discrezionali di autorganizzazione, e quindi sindacabili dal giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità, ma Atti di gestione del singolo rapporto di lavoro, avente natura privatistica. (V 412/83, mass n 425213; (V 6037/81, mass n 416824).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)