Sez. L, Sentenza n. 4200 del 06/04/1992 (Rv. 476615 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Incensurabilità in Cassazione - Mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali
La determinazione della giusta retribuzione, effettuata dal giudice del merito nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost. e con adeguata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati, si traduce in una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, né, in particolar modo, denunciabile sotto il profilo del mancato ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, rientrando nel potere discrezionale di detto giudice fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, su natura e caratteristiche dell'attività svolta, su nozioni di comune esperienza, od anche su criteri equitativi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)