Sez. L, Sentenza n. 12872 del 16/12/1995 (Rv. 495104 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Mancanza di altri attendibili elementi di valutazione - Riferimento alla contrattazione collettiva - Correttezza - Fattispecie relativa a lavoro bracciantile in agricoltura.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
La determinazione dell'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. - per la quale trova applicazione la regola dell'incensurabilità in cassazione delle valutazioni di fatto - è correttamente compiuta dal giudice di merito in base ai livelli tabellari fissati dalla contrattazione collettiva del settore, ove le parti non abbiano fornito parametri di altra natura e muniti di sicura attendibilità. (Fattispecie di ricorrenti rapporti stagionali di bracciante agricolo alle dipendenze di azienda agricola esercente la viticoltura).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)