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Sez. 3, Sentenza n. 25212 del 15/12/2015 (Rv. 638304 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti relativi alla prestazione dei servizi d'investimento - Forma scritta - Necessità - Procura conferita dall'investitore ad un terzo ad agire in suo nome e per suo conto con l'intermediario - Forma "per relationem".
Stato
decisa il 2015-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638304-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In materia di intermediazione finanziaria, così come i contratti-quadro, relativi alla prestazione dei servizi d'investimento, debbono rivestire la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, analoga forma deve presentare la procura con cui l'investitore conferisce ad un terzo il potere di agire in suo nome e in sua vece con l'intermediario, trattandosi di negozio incidente su requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità posta a protezione dell'investitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)