Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 16/03/2016 (Rv. 639021 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Dedotta nullità di ordini di investimento - Rilievo officioso della nullità del contratto quadro da parte del giudice, anche d'appello - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall'investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati; dall'altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l'istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione: con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell'inammissibile accoglimento di una domanda nuova.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)