Sez. 3 - , Ordinanza n. 17814 del 26/08/2020 (Rv. 658690 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Vendita forzata - Mancato trasferimento del bene all'aggiudicatario - Responsabilità del creditore procedente o dell’agente per la riscossione - Natura extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Danno risarcibile - Interesse negativo.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
La vendita forzata - anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 - non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell'ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, sicché né il creditore (nell'espropriazione ordinaria), né l'agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di "neminem laedere" sanzionato dall'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del cosiddetto interesse negativo - e non di quello contrattuale positivo - in relazione all'acquisto del bene aggiudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 52 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)