Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 02/06/1978 (Rv. 392169 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI UN DEBITO SCADUTO - AMMISSIBILITA - EMANAZIONE DEL TITOLO DI SPESA ED OSSERVANZA DELLE NORME DI CONTABILITA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PA - AZIONI DI CONDANNA - AL PAGAMENTO DI UN DEBITO SCADUTO - AMMISSIBILITA - EMANAZIONE DEL TITOLO DI SPESA ED OSSERVANZA DELLE NORME DI CONTABILITA - IRRILEVANZA.*
La scadenza di un debito pecuniario della pubblica amministrazione, sia che si ricolleghi ad obbligazioni contrattuali, sia che derivi da fatti extracontrattuali, da diritto al privato creditore di chiedere e ottenere una pronuncia di condanna dell'amministrazione medesima al pagamento di detto debito, indipendentemente dalla emanazione del titolo di spesa, o dall'osservanza delle altre norme di contabilita, che disciplinano i pagamenti dello stato, atteso che tali circostanze spiegano rilievo solo sulle diverse questioni attinenti alle concrete possibilita di esazione del credito, nonche alla eventuale responsabilita della debitrice per il ritardo nello adempimento.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)