Sez. 2, Sentenza n. 4936 del 18/08/1981 (Rv. 415698 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Il termine di un anno, stabilito dall'art. 1669 cod. civ. per la denunzia dei vizi dell'opera, sotto pena di decadenza dall'Azione di responsabilità ivi prevista, decorre non da quando i vizi stessi si siano rivelati o si sia avuta cognizione di semplici segni apparenti ed esteriori di danno o di pericolo, bensì dal momento in cui - secondo l'incensurabile valutazione dei relativi presupposti di fatto, riservata al giudice del merito - sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e di certezza, la conoscenza sia della reale gravità ed entità dei difetti, che della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera. (V. 3029/78, mass. N. 392169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)