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Sez. L, Sentenza n. 7357 del 13/12/1983 (Rv. 431951 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ART. 79 LETT. C) DEL D.P.R. N. 797/1955 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA - INCLUSIONI - CONDIZIONI - ASSOCIAZIONE LAICALE RICONOSCIUTA DA PARTE DELLO STATO COME ENTE ECCLESIASTICO - SVOLGIMENTO IN CONCRETO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - INSUFFICIENZA - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA CORRISPOSTO AI PROPRI DIPENDENTI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431951-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ART. 79 LETT. C) DEL D.P.R. N. 797/1955 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA - INCLUSIONI - CONDIZIONI - ASSOCIAZIONE LAICALE RICONOSCIUTA DA PARTE DELLO STATO COME ENTE ECCLESIASTICO - SVOLGIMENTO IN CONCRETO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - INSUFFICIENZA - TRATTAMENTO DI FAMIGLIA CORRISPOSTO AI PROPRI DIPENDENTI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA.*

L'art. 79 lett. C) del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, che dichiara inapplicabili le Disposizioni sugli assegni familiari al personale, oltre che delle province e dei comuni, anche delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, si riferisce alle istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come tali con decreto del capo dello stato ed agli altri enti pubblici in senso stretto, muniti del potere di emanare norme con efficacia precettiva esterna, nonché di adottare provvedimenti di natura autoritativa. Detta disposizione, pertanto, non può essere invocata, al fine di sottrarre a contribuzione assicurativa obbligatoria il trattamento di famiglia corrisposto ai propri dipendenti, da una associazione laicale (nella specie, "la nostra famiglia" di ponte Lambro, munita di "assenso" dell'autorità ecclesiastica), per il solo fatto che essa abbia ottenuto il riconoscimento da parte dello stato come ente ecclesiastico, secondo la previsione del concordato e della legge 27 maggio 1929 n. 848, ovvero che svolga in concreto attività di assistenza e beneficenza, trattandosi di circostanze non idonee a conferire all'associazione medesima la qualità di ente pubblico o di istituzione di assistenza e beneficenza nel senso sopra specificato. (V 4430/80, mass n 408309; (V 5580/78, mass n 395368).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 848 art. 4, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 5, Regio Decr. 02/12/1929 num. 2262 art. 16, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)