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Sez. 5, Sentenza n. 13507 del 26/05/2008 (Rv. 603313 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Esenzione dall'imposta ex art. 58 del d.l. n. 331 del 1993, conv. in legge n. 427 del 1993 - Condizioni - Cessione effettuata "a cura o nome del cedente" - Necessità - Conseguenze - Cessione di merci tra soggetti residenti nel territorio nazionale e successiva cessione a soggetto residente all'estero con autonoma fattura - Applicabilità dell'esenzione dall'I.V.A. con riferimento alla prima cessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603313-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

In tema di I.V.A., ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 58 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari "se i beni sono trasportati o spediti in altro stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi", qualora la merce esportata provenga da una iniziale cessione fra soggetti residenti sul territorio nazionale, mediante fattura, sia pur contenente la dicitura relativa alla destinazione all'esportazione, e detta merce sia stata poi successivamente ceduta a soggetto residente all'estero, con altra e diversa fatturazione, soltanto tale ultima cessione è esente da imposta secondo quanto previsto dall'art. 58 citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 58, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)