Sez. 5, Sentenza n. 21946 del 19/10/2007 (Rv. 601164 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni triangolari - Destinazione della merce all'esportazione - Prova - Vidimazione dell'Ufficio Doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inapplicabilità dell'esenzione d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
Per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (cosiddetto"triangolazioni"), la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)