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Sez. 5, Sentenza n. 23354 del 14/05/2008 Ud. (dep. 10/06/2008) Rv. 240495 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Condanna al risarcimento del danno in caso di responsabilità aggravata - Possibilità al di fuori dei casi di cui all'art. 541, comma secondo, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 96, comma primo, cod. proc. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240495-01

PARTE CIVILE - SPESE

Nel processo penale, ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 541, secondo comma, ultima parte, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell'imputato, dovendosi, in particolare, escludere l'applicabilità dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui, pur nella vigente disciplina processuale che ha inteso assimilarlo ad un processo di parti, sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l'instaurazione, ma anche i successivi atti d'impulso, sono espressione della volontà dell'attore o del convenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse vantare un diritto al risarcimento l'imputato in un caso in cui, essendo stato egli condannato in primo grado con sentenza del giudice di pace ed avendo interposto appello, l'adito tribunale aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata per la riscontrata improcedibilità del ricorso immediato a suo tempo proposto dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 274/2000 e aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)